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Donazione casa ai figli e usufrutto vitalizio: approfondimento sulle tasse dovute.
  • Iorio Immobiliare
  • 17/03/2017

Donazione casa ai figli e usufrutto vitalizio: approfondimento sulle tasse dovute.

 

 

Nel caso in cui si verifichi una donazione della casa da parte dei genitori a beneficio dei figli è previsto il trasferimento della proprietà a questi ultimi, dunque le tasse da pagare sono escluse o agevolate. Ciò comporta quindi che le tasse siano praticamente nulle, a patto che il valore dell’immobile non superi la soglia di 1 milione di Euro. Se la valutazione dell’immobile in questione dovesse superare il milione, le tasse saranno versate sul valore eccedente la franchigia nella misura del 4%.

La donazione della casa ai figli, inoltre, prevede che siano corrisposte le imposte ipotecarie e catastali.

Sulle donazioni di un bene immobile o di un diritto reale immobiliare sono dovute quindi:

  •  l’imposta ipotecaria, nella misura del 2% del valore dell’immobile;
  •  l’imposta catastale, nella misura dell’1% del valore dell’immobile.

Nel caso in cui l’oggetto della donazione sia la “prima casa” tali percentuali di imposta non sono da considerarsi valide, poiché valgono le stesse agevolazioni riguardanti le successioni: il beneficiario pagherà le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Bisogna inoltre sottolineare una importante differenza riguardante l’agevolazione “prima casa”: quando viene fruita in riferimento all’acquisto di immobili a titolo di donazione permette comunque la possibilità di chiedere nuovamente il regime di esenzione in caso di successivo acquisto a titolo oneroso di altro immobile (soggetto ad imposta di registro). Al contrario, l’agevolazione prima casa fruita per l’acquisto di immobili per donazione non consente ulteriore acquisto agevolato a titolo gratuito, salvo che tali acquisti abbiano per oggetto quote dello stesso immobile.

Le condizioni per la concessione delle agevolazioni fiscali Prima Casa a chi eredita l’immobile sono previste se il soggetto in questione:

  • non è titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile ereditato;
  •  non è titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

E’ bene specificare che è necessario che i due requisiti coesistano e che l’immobile sia ubicato nel Comune in cui l’erede ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro diciotto mesi.

Scenario ancora diverso si apre in merito alle tasse per la donazione con riserva di usufrutto vitalizio. Se infatti la donazione della casa ai figli preveda la riserva di usufrutto vitalizio, per poter stabilire il valore dell’immobile è necessario considerare diversi fattori come:

  • l’età di chi dona;
  • il valore catastale della casa;
  • un valore rappresentativo dell’aspettativa di vita dell’usufruttuario.

Sul totale saranno poi applicate aliquote e tasse come nella donazione senza riserva di usufrutto vitalizio.

 

 

 

 

 

 

 

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