- Iorio Immobiliare
- 15/03/2021
Superbonus 110%, casa funzionalmente indipendente e con accesso autonomo: i requisiti evidenziati dall’Agenzia delle Entrate
Superbonus del 110%. Quante volte ne abbiamo sentito parlare? Ma siamo certi di essere in possesso di tutti i requisiti per potervi accedere?
Forse non tutti sanno che per poter godere della maxi detrazione per le spese utili a realizzare interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica, esistono due caratteristiche fondamentali: l’unità abitativa deve essere funzionalmente indipendente e con accesso autonomo.
Il chiarimento è arrivato in questi giorni direttamente dall’Agenzia delle Entrate in riferimento alle perplessità contenute nell’art. 119, comma 1, del Decreto Rilancio.
Cosa vuol dire unità funzionalmente indipendente? La definizione
Si intende funzionalmente indipendente un’unità immobiliare dotata di almeno tre impianti di proprietà esclusiva tra quelli per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica e per il riscaldamento.
Come si legge nel documento, la maxi detrazione spetta per le spese di specifici interventi per la riqualificazione energetica e per l’adozione di misure antisismiche degli edifici, i cosiddetti interventi trainanti, ma anche per i lavori trainati, ovvero ulteriori interventi realizzati insieme ai primi, che devono essere effettuati:
- su parti comuni di edifici residenziali in condominio (sia trainanti che trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti che trainati);
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
In ogni caso per l’accesso alla maxi detrazione il requisito dell’essere funzionalmente indipendenti, da solo, non basta.
Si legge nel testo: “Per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare”..
Come individuare, quindi, anche la presenza di un accesso autonomo dall’esterno?
Si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.
Si tratta di una definizione che l’Agenzia delle Entrate prova a chiarire ulteriormente con degli esempi pratici:
- possibilità di accedere all’immobile direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo (ad esempio i pascoli), la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione non risulta rilevante;
- possibilità di accedere all’immobile da una strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.
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